Il Pignoramento: Quando si fa?

 

Se sei creditore di una determinata somma di danaro non potrai agire immediatamente con il pignoramento: questa ingiunzione, infatti, è possibile solamente dopo aver seguito un iter preciso, fatto di ulteriori comunicazioni e avvertimenti.

 

Innanzitutto, per poter procedere occorre che tu sia in possesso di un valido titolo esecutivo, cioè di un atto che formalmente certifichi il tuo diritto di credito. Questo titolo può essere rappresentato da un decreto ingiuntivo, da una sentenza, da una cambiale, ecc.

 

Dopodiché, cioè dopo aver ottenuto il titolo esecutivo, dovrai notificare al debitore un formale atto di precetto: si tratta di un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro un termine non inferiore a dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione, cioè non è stato notificato il pignoramento (ovvero, nel caso di beni sottoposti a pegno o ipoteca, non si sia proceduto con istanza di vendita o assegnazione). Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso.

In estrema sintesi, quindi, prima di procedere al pignoramento dovrai:

  • ottenere un titolo esecutivo (una sentenza o un decreto ingiuntivo, ad esempio);
  • notificare precetto e titolo esecutivo.

Solo dopo aver adempiuto a questi oneri potrai far redigere al tuo avvocato un atto di pignoramento con cui cominciare l’espropriazione forzata.

Fonte: laleggepertutti.it